Studio notarile a Cepagatti (PE)

Atti ipotecari, stipula e rinegoziazione di mutui, redazione di contratti preliminari e definitivi di compravendita, custodia di testamenti olografi, costituzione di società di persone o capitali

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Competenze

Lo Studio del Notaio Simona Camilli ha sede a Cepagatti e adempie con particolare competenza a tutte le funzioni che l'ordinamento italiano attribuisce alla figura del notaio. Si occupa di atti ipotecari, stipula o rinegoziazione di mutui, redazione di contratti preliminari e definitivi di compravendita, custodia di testamenti olografi, costituzione di società di persone o capitali.



In fase di stipula di un atto, provvede ad accertare la volontà delle parti mediando in maniera equilibrata tra interesse pubblico e privato, nonché a fornire consulenze professionali sulle soluzioni più opportune sotto il profilo tanto legale, quanto fiscale.

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Le funzioni del notaio

"Tanto più notaio, tanto meno giudice"

Con queste parole il famoso giurista Carnelutti ha definito la funzione essenziale del notaio come l’attività più importante che la legge affida al notaio.

Questo significa che quanto più il notaio fa bene il suo lavoro - e cioè accerta e interpreta la volontà delle parti (persone fisiche e giuridiche) che concludono un contratto, redigendo in modo conforme alla legge e con chiarezza le relative clausole - tanto meno c’è bisogno di ricorrere al giudice e tanto minore è il rischio che l’atto notarile sia fonte di cause. 

Ed è per questo che il notaio non può ricevere atti espressamente proibiti dalla legge (art. 28 legge not.) e ha l’obbligo di essere certo dell’identità delle parti (art. 49 legge not.) e di indagarne personalmente la volontà (art. 47 legge not.).

Si tratta di obblighi particolarmente severi la cui inosservanza può essere fonte, oltre che di responsabilità civile, anche di responsabilità disciplinare del notaio (che può essere sospeso e nei casi più gravi destituito) e di responsabilità penale (per il reato di falso in atto pubblico). 

Il notaio è un pubblico ufficiale istituito per ricevere gli atti tra vivi (vendite, permute, divisioni, mutui ecc.) e di ultima volontà (testamenti), attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie, certificati (e cioè riassunti) ed estratti (e cioè copie parziali) (art. 1 legge not.).

L’atto redatto dal notaio è un atto pubblico, perché il notaio è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede (perciò è un pubblico ufficiale). Come tale ha una particolare efficacia legale: quello che il notaio attesta nell'atto notarile (esempio: che ha letto l’atto davanti alle parti, o che una persona ha fatto o ha sottoscritto una dichiarazione davanti a lui) fa piena prova (cioè deve essere considerato vero, anche dal giudice), salvo che sia accertato il reato di falso.

La legge prescrive l’atto notarile per quegli atti e contratti dei quali vuol garantire al massimo grado la legalità, l’identità delle parti e la conformità alla loro volontà, perché li considera di maggiore importanza: 

  • per il loro contenuto economico-sociale o per la loro complessità (esempio: vendite, divisioni, mutui e altri contratti immobiliari, atti costitutivi di società commerciali e modificativi di statuti sociali, costituzioni di associazioni che intendono ottenere la personalità giuridica ecc.);
  • per gli effetti che producono in relazione allo stato civile di una persona (esempio: riconoscimento di un figlio naturale);
  • per l’interesse pubblico alla libera manifestazione della volontà di una persona e alla sua precisa traduzione in linguaggio giuridico (esempio: testamento, donazione).

Fonte: www.notariato.it


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